Singolare
destino, quello del principio di eguaglianza e per meglio dire di quella
metafora o allegoria che si costituisca nella idea di eguaglianza.
Eguaglianza sì di fronte alla legge, sì formale, sì economica e sostanziale;
ma innanzitutto naturale, o se si preferisce stabilita da Dio.
Non
dunque sic et simpliciter quel principio che nato con le dichiarazioni
delle rivoluzioni americana e francese si sarebbe perpetuato nel periodo
napoleonico giungendo a una formulazione matura nella Costituzione francese del
1848; né l’ideale babuvista, o più in generale comunista; ma qualcosa che
vestito giuridicamente animò quei principi e ideali, spingendosi oltre: pane
quotidiano di popolo, minoranze e stranieri. Insomma il diritto soggettivo sì
ma in prima approssimazione, ma radicato nei primi impulsi, quel certo quale
rousseauianismo, per così dire, insito nella stessa giuridicità.