domenica 26 maggio 2013

La crisi dello Stato moderno




Agli inizi del secolo scorso, ne Lo Stato moderno e la sua crisi, Santi Romano, teorico indimenticabile del nostro diritto pubblico, sottolineava come stesse crescendo storicamente (ed è il caso di sottolinearlo: nella vecchia Europa) l’onda del fatto di contro al diritto, del sociale lato sensu - in generale si trattava di gruppi che si costituivano al di fuori dello Stato in assetti “corporativi” o sindacali o partitici, attorno a interessi economici; ma, ed è qui l’invito interpretativo, non bisogna mai perdere di vista né le complicità popolari né le spinte fornite dal vitalismo - di contro al giuridico, non solo in quanto statuale. E anche si potrebbe insinuare, a volerci mettere il paradosso, o l’ambivalenza: forse che era crisi di uno Stato che non lo era mai stato abbastanza, di diritto, se si temeva che non lo sarebbe stato più come prima? Crisi di un dover-essere prima ancora che di un essere? Guai, detto altrimenti, se fosse venuto meno qualcosa che si sarebbe potuto rimpiangere, di quello Stato di diritto, in chiave d’idealità.
Si trattava della crisi dello Stato moderno, prima ancora che dello Stato liberale; incrinamento di quella dottrina - e fede, perché non? - che si era venuta formando tra il XVI e XVII secolo, attraverso il pensiero di Machiavelli, Bodin e Hobbes, teoria della certezza e del monopolio dello Stato, quale soggetto (divino) della presunzione morale del diritto.
Era sostanzialmente comunque la fine dello Spirito assoluto hegeliano, a fronte delle condizioni materiali economiche e sociali di vita, che sino ad allora per ammissione dello stesso Romano erano state sottovalutate; e meglio, dal punto di vista giuridico, la crisi consisteva in una sorta di “destatualizzazione” delle fonti, ovvero nel fatto che lo Stato non sarebbe stato più l’unica fonte di legittimazione e certezze - il che significava anche che sarebbero potuti cambiare i suoi padroni. Al che la dottrina sentì il bisogno di cimentarsi in questioni quali la instaurazione di un ordinamento giuridico, le fonti del diritto, l’ubi consistam della legittimità costituzionale, accendendo allora un dibattito che a mio parere ha tuttora durata.
Un qualche timore era forse comprensibile, prima ancora che d’obbligo, nell’animo del giurista e cattedratico palermitano; ma questo non perché fosse chiaro, al di là delle pregevoli intuizioni, se i segnali del nuovo dovessero o non essere interpretati in positivo, in considerazione delle prime manifestazioni di intellettualismo vitalistico-borghese, interventismo e delle dottrine dell’azione. L’intuizione avrebbe potuto solo sfiorare in altre parole, pur così facendo, affermazioni del tipo: ogni diritto è diritto applicabile a una situazione, o qualcosa come: ciò che è merita comunque di essere considerato e tradotto giuridicamente, congeniali a un uomo come Carl Schmitt.

Passò del tempo, vi furono due guerre mondiali e nei primi anni novecentocinquanta Giuseppe Capograssi, che fu eccellente giurista - e fra l’altro, da fervente rosminiano qual era, onesto lucidissimo interprete dell’ingresso del movimento operaio nella storia - ed estimatore di Romano - il quale secondo lui «si collocava dentro il fatto» -, scrisse un saggio, intitolato Il diritto dopo la catastrofe, nel quale s’interrogava sulla condizione e sorte e dell’individuo e del diritto dopo appunto la seconda guerra mondiale. Ma comprendendo bene, se non perché esattamente qualcosa d’importante potesse essere accaduto, che certo qualcosa di tragico doveva essere avvenuto ancor prima che vi fosse conflitto mondiale, ché di quel qualcosa la guerra e i campi di sterminio erano il suggello, non l’effetto sorprendente.
Anche per lui come per Romano, mutatis mutandis, lo Stato (l’amministrazione ma non il solo apparato) e il diritto non erano più gli stessi; nella sua valutazione essi erano divenuti strumento nelle mani di gruppi di potere, mentre l’uomo (per dirne come di una “pura potenzialità, pura ricettività” e anche di “masse di dirigenti e di esecutori”) era oramai l’uomo “aderente a un totem”, essenzialmente disponibile, disposto cioè a tutto pur di assecondare disegni di potere (e oggi si potrebbe aggiungere: pur di uscire dall’anonimato); nonché - novità intuita non da poco - psichicamente instabile.
La questione, che si poneva ai primi del novecento e si sarebbe riproposta circa mezzo secolo dopo, era - per dire che lo era per essere allo stesso tempo morale, economica, politica, antropologica - giuridica e certe reminiscenze si spiegano, per quanto riguarda le esperienze personali di chi scrive, come il riflesso di una rilettura della nostra Legge fondamentale, ovvero la costituzione repubblicana, assunta - perché emersa come tale, per reazione morale, a causa di certi rigurgiti storici della politica, segni meglio della sua decadenza - come forma significativa e indispensabile della legalità, e meglio costrutto nuovo, elaborazione colta, previdente, del pensiero della legalità.
Di più, direi, la stessa sintonizzazione del pensiero si sarebbe avuta in Mortati, considerando però, a voler chiarire subito le cose per non confondere il bene col male, che non tanto i sindacati o i partiti avrebbero indotto e testimoniato la crisi dello Stato liberale, quanto i gruppi di potere, le lobbies, per esprimerci anche elegantemente, che non possono essere posti, se non con spirito realistico impoverito, sul medesimo piano, in quanto alla potestas normogenetica che va oltre sé stessa, delle suddette nuove forme di associazione.
È chiaro come il nostro Stato, a conclusione del secondo conflitto mondiale, abbia ritenuto, nella volontà dei costituenti, di potersi garantire un futuro ed una speranza mettendo a punto una suprema lex, che sarebbe stata la sua Legge per eccellenza, nella quale tradurre in diritto positivo principi “fondamentali” quali il democratico, l’egualitario, il personalista, il lavorista, il pacifista, l’internazionalista.
La cosa era tale, dopo la caduta del regime fascista, per cui il moderno Stato di diritto, o se si preferisce il moderno Stato liberale e statutario, dovendosi rinnovare prima ancora che negare accogliendo più società in sé, tentasse di sviluppare, quale forma del pensiero politico e giuridico, l’altra soluzione possibile della sua crisi, quella propriamente umana, volta al sociale, necessariamente solidarista, non quella del diritto del più forte, dei plebisciti, della macra e cieca biologia e dei gruppi di potere; una soluzione che potesse preservare, in quanto ad autorevolezza morale, l’ordine giuridico in quanto tale e nobilitare la legalità, ponendo strutturalmente un argine al rischio dell’affermazione - ed era quanto accaduto col fascismo e col nazismo; ma non solo - di forze “cieche” che disconoscessero - salvo averne avuto bisogno a modo loro, strumentalizzandolo - lo Stato e prima ancora il diritto, come civiltà. Civiltà - dunque - contro barbarie, per riprendere schemi cari a Collingwood e Huizinga: le costituzioni democratiche del secondo dopoguerra erano rigide, essendo chiamate a resistere - nella mente mettiamo di un Dossetti - ai loro facili cambiamenti; difendendo il lavoro, la persona umana, l’eguaglianza, dai nemici del popolo, soprattutto mascherati, dagli opportunisti, o dai cosiddetti “colpi di maggioranza”; ovvero, come potrebbe dire un medico, preservando il corpo del convalescente dal rischio di ricadute.
Era più che una impressione, a quel punto, che detto rischio potesse annidarsi da noi nelle opinioni di quanti, in linea con certi iniziali indirizzi interpretativi della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, distinguevano fra norme costituzionali “programmatiche o direttive” e norme “precettive” e ancora, fra queste, quelle ad applicazione diretta e quelle ad applicazione mediata, e cioè tendessero a negare, laddove ciò sembrasse plausibile, la natura comunque normativa delle disposizioni costituzionali.
Sennonché paradossalmente accade questo: che proprio se si postula che il nostro testo costituzionale non è un elenco di indicazioni o di mere dichiarazioni programmatiche ed invece corpus di norme giuridiche a tutti gli effetti, tutte egualmente precettive, e dunque se si sostiene che vi sono una normatività e una legalità costituzionali, allora si ammettono - ciò che non può non preoccupare gli uomini di buona volontà - due cose in una: e che una legalità superiore è il rimedio alla debolezza della legalità delle leggi ordinarie e del parlamento - ed anzi più del parlamento come istituzione rappresentativa che non dell’atto normativo, se in Italia le disposizioni di riforma costituzionale del 1925 e del 1939 poterono facilmente incidere sullo statuto albertino -; e che il tenore alto, etico, delle norme costituzionali, ponendo necessariamente un dover-essere, risulti essere prima il suggello di una crisi che non la sua soluzione. Che insomma il “normativismo”, per così dirlo, costituzionalista non possa nascondere o debellare ed invece addirittura rafforzare il realismo giuridico, che dice da sempre che il fatto viene prima del diritto o comunque lo assorbe in sé.
In altri termini: il richiamo a quanto espresso sulla crisi dello Stato moderno da Romano e da Capograssi, considerando bene la direzione impressa alla cosa dal filosofo e giurista cattolico abruzzese e cioè la dimensione personalista, fa riflettere, perché il normativismo cosiddetto costituzionalista, proprio nel dare efficacia a “principi fondamentali”, sembra quasi porre la legge, quale super-legge, al di sopra delle teste degli uomini - laddove essa mai invero dovrebbe stare, o mai stare troppo a lungo, o quanto meno dovrebbe saper stare -; sembra quasi favorire una condizione generale di disagio civile laddove al senso comune, col tempo e a causa di una cessata fiducia nei confronti della politica e delle pubbliche istituzioni - non dell’autorità in quanto tale e dunque della forza -, sia dato ristagnare in una crescente desensibilizzazione giuridica, che in quanto tale non è solo tale. E sia concesso ai fantasmi del passato, a istituti superati (confacenti allo Stato monarchico, con la preponderanza dell’esecutivo; oppure allo Stato feudale, o dell’epoca romana antica: princeps legibus solutus, patrimonium principis, ecc.), di riemergere. E tanto sia concesso questo, a certi istituti, quanto si vada imponendo un clima generale di vitalismo e/o di regressione.
In un clima siffatto, per via del quale si è ributtati nella storia di sempre e strappati a quello spirito storico progressivo nel quale eravamo abituati a credere, alcuni valenti giuristi, già chiamati per munus publicum a tutelare e far rispettare l’ordine costituzionale democratico, hanno potuto parlare di crisi della legalità costituzionale, e meglio della centralità della costituzione; laddove, al di là delle necessarie riflessioni sulla riforma dello Stato, la crisi di quest’ultimo non cessa di incombere come una minaccia, una paura, quasi realtà storica insuperabile, forse impenetrabile; e come crisi anche della cultura e civiltà giuridica essa sembra non voler risparmiare nemmeno la legalità più alta e nobile.
La crisi dello Stato moderno dunque continua e - per fare qui riferimento alla storia d’Italia - certe forze “negative” si ripresentano. Ma, non so quanto paradossalmente, è proprio perché i termini della questione restano sostanzialmente invariati, perché è possibile riparlare e non in termini libreschi di patrimonium principis, che leggi “fondamentali” come la nostra conservano la loro importanza e vanno difese, conformemente allo spirito e ai valori che esse contengono, per non essere questi nemmeno limitati alla giurisdizione e cultura dello Stato in quanto Stato. Laddove - beninteso - bisogna scindere l’illegalità, da sempre esistente, l’onda del fatto in quanto fatto, pur pressante, dalla necessaria riforma dell’ordinamento; proprio in considerazione del principio per cui qualunque trasformazione della società è anche normazione e dell’altro, per cui la norma giuridica è chiamata essenzialmente a sanzionare comportamenti dannosi per una intera comunità.
Non può essere ritenuto quindi razionalmente vincente, per spiegare sentimenti e reazioni in senso antigiuridico, e non può distogliere dal bene, il fatto che da anni l’abuso del diritto, cioè il suo esercizio non più responsabile, il legarvi pretese eccessive, dannose per gli altri, abbia preso il posto del diritto.
La questione è dunque giuridica, dicevamo; ma essa è anche molto italiana. Forse però, a questo punto, nulla è sorprendente: non è la prima volta - e il pensiero va al primo dopoguerra - che il nostro Paese si offre come laboratorio politico, forse d’Europa, forse di nazioni che vogliono dominare; anche se il modello ripresentandosi non può avere la medesima valenza: la storia così se un po’ si ripete, lo fa in condizioni che rendono impossibile la ripetizione, e la seconda volta si tratta di una farsa. Nessuna ripetizione,  perché vi sono forze, vi è una coscienza - vi è di più una costituzione scritta alla quale esse si appellano e vanno ricollegate -, che hanno dato negli anni prova di sé e che non consentono che vi sia tragedia.
Vi sono in Italia quanto meno due culture, che configgono, profondamente, l’una irriducibile all’altra. Ve ne è una - alla quale alle volte ci sentiamo di dover plaudire - che crede, non certo da oggi ma ab antiquo, che il diritto sia directum e cioè diretto, volto a Dio (W. Cesarini Sforza), o se si preferisce posto nel pensiero, nell’animo e nella volontà degli uomini, per migliorare la condizione materiale e morale; la quale difende strenuamente la inviolabilità della persona umana, morale e fisica, chiede rispetto per la sua dignità anche all’autorità costituita, finanche democraticamente eletta; laddove la persona è qualunque uomo, prima ancora che il cittadino, che tanto ha diritto alla vita quanto alla vita pubblica quanto al lavoro.
E vi è di contro una cultura, che tutto orienta in chiave pragmatica, di successo, di pubblico clamore, di spettacolarità, all’affermazione di interessi personali, economici (e cioè dell’uomo sull’uomo) e di potere. Essa si presenta come malamente biologica, malamente tecnologica, malamente giuridica e politica, e tutto sembra alla fine esservi maldigerito; essa si appella, per ciò che il sistema consente, al responso elettorale, ma come pretesto, o come fosse consenso plebiscitario; pensa la legge come ius singulare, non come lex generalis; non sa elaborare concettualmente il diritto in termini universali; scambia volentieri la libertà del liberalismo con la depenalizzazione; teorizzando immancabilmente una democrazia apparente.
In questo di più essa si trova a riprendere un cammino, quello, iniziato nel primo dopoguerra, della soluzione di forza alla crisi dello Stato moderno; con stile diverso, con le gambe delle ragazze invece delle camice nere, con edonismo prima ancora che con militarismo; con decisionismo ma con zero idealismo; interpretando lo Stato come strumento e come business, la legge come strumento e come impedimento, la cultura - giuridica e non - come impedimento, fastidio, rispetto alla propria affermazione.
Tutto questo può riassumere e spiegare, per grandi linee, l’autorevolezza e l’attualità dei nostri due giuristi. Chi in un modo, chi in altro, essi si sono resi interpreti di un mondo occidentale che non solo era cambiato ma che continuava a farlo ed ancora sarebbe cambiato; se non nello stesso senso, certo, come condizione ambivalente e critica nella medesima profonda direzione storica.
La crisi dello Stato moderno è il segnale lanciato da Santi Romano e se non solo circa cinquant’anni dopo ma a tutt’oggi essa può essere ancora tematizzata, allora la crisi è nel suo pieno svolgimento; ma se questo è vero, allora torna facile comprendere come la soluzione dettata dai nostri costituenti sia parte di quella crisi, il cui corso può dirsi incompleto e che sembra trascendere la tentazione per così dire cronometrica degli storici e dell’uomo comune.
Da una parte la soluzione è più ardua di quanto non si creda; ma dall’altra se sono la civiltà giuridica, l’ordinamento giuridico, le costituzioni, ciò che viene tirato in ballo, allora la soluzione dovrà passare necessariamente attraverso il diritto, il diritto pubblico, quello oltre-nazionale, le buone leggi, la sana intelligente interpretazione. Ma in questo sarà il sociale stesso, ovvero saranno i cittadini, a dover reagire, magari praticando la filosofia politica e giuridica del territorio, e/o della vigilanza, agendo affinché possa dissolversi quel disagio della civiltà, di freudiana memoria, che da tempo sembra essersi reinstallato - lo prova, credo, proprio il troppo occidentalismo - nel modo di essere occidentale.


(rielaborazione da Europa Giovani dell’8 aprile 2009)

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