venerdì 24 maggio 2013

Rappresentanza e obbedienza (fra istituzione e naturalezza del comportamento)




Come i parlamenti dell’Europa medievale già prima dei secoli XII e XIII erano chiamati nei fatti all’ufficio del rappresentare, così tale ufficio appare, oggi più che allora, irrinunciabile, soprattutto sotto un profilo formale.
Difficile immaginare, antropologicamente ancor prima che giuridicamente, l’organizzazione politica di una società senza parlamento e cioè senza luogo e/o modo nel quale convenire (e contarsi, e usare il linguaggio, appunto non "parlare" ma "parlamentare") per prendere decisioni che impegnino una intera comunità, o un intero popolo.
Ciò lo si può attribuire a tre ordini di cause: che il consenso popolare in qualsiasi forma è ineludibile, per chiunque abbia il potere, che la rappresentanza politica ha radici tanto sociali quanto istituzionali (il pensiero va alla repubblica ginevrina, per la valorizzazione fattane da Rousseau) e che la funzione legislativa - che si dà spesso come prevalenza del parlamento - non combacia con quella rappresentativa in quanto tale.
Ovvero sarebbe difficile immaginare l’organizzazione politica di una società senza un qualche parlamento se, per assurdo, non vi fosse differenza tra mera partecipazione alla formazione di decisioni o leggi e potestà di decidere o di legiferare. E qui prende vigore per noi la ricostruzione storica.
Del parlamento in senso moderno - avvertiva Antonio Marongiu - non è agevole individuare la vera esatta origine
, giacché all’incertezza sul momento e la denominazione originari si assomma quella sulla natura e la competenza. Ma l’aura problematica della cosa è vinta dalla cosa in sé: per capire è bene regredire nel tempo, non subendo euristicamente modelli precostituiti e cercando invece di diversificare la radice storica dalla condizione evoluta, senza perdere di vista la unitarietà del concetto.
Sotto questo aspetto una cosa è certa: se l’età di mezzo non conosce la sovranità della legge e se è in quell’epoca che buona parte degli studiosi è concorde nell’individuare le origini storiche così degli organismi parlamentari come di altre istituzioni, allora la potestà legislativa del parlamento è un dato evolutivo e fa parte di un momento che succede a quello della sola rappresentatività, venendosi quella potestà a profilare, rispetto alle origini, nei secoli dal XIV al XVI e giungendo ad affermarsi con la Rivoluzione francese, allorquando gli stati generali - ciò che si offre come testimonianza di una sostanziale continuità - furono riconvocati e trasformati dal vivo.
In altre parole: scavando nel passato ciò che resta di essenziale dei parlamenti, il “nocciolo duro” che vale a spiegarne l’origine, è il ruolo rappresentativo. Laddove però la rappresentatività è commisurata allo stato originario.
L’origine - si diceva - è medievale; ma bisogna essere più precisi: essa, per quanto appurato a suo tempo da Marongiu, è feudale. Lo è nei termini in cui la parola “feudo” - senza volere qui rincorrere la vera etimologia - è accostabile al latino fidelis, fidelitas e cioè perché il re medievale nei parlamenti (o cortes, o altro) riuniva originariamente persone di sua fiducia e/o da lui beneficiate (pare addirittura che parlamentum nei suoi primi usi stesse per adunata o parata militare), le quali avessero titolo per rappresentare nei fatti i sudditi ovvero il regno tutto e cioè assicurare all’autorità del monarca il necessario consenso. Gli intervenienti erano chiamati - secondo la locuzione, e secondo quanto anche dimostra la storia dei parlamenti di Sicilia, ad iniziare dal 1097, allorquando re Ruggero, a Mazara del Vallo, convocò il primo parlamento (F.F. Gallo, Il parlamento siciliano del 1812) - ad consentiendum.
Il parlamento era feudale perché il monarca in sostanza faceva qualcosa di analogo a quanto usavano fare periodicamente - in occasione per lo più delle festività liturgiche - i signori, riunendo i loro vassalli nei consigli “di castello”: non solo banchetti e musica, esibizioni di acrobati e jongleurs ma anche, alla fine, discussioni e decisioni su problemi - quali ad esempio il taglio degli alberi - riguardanti la vita delle comunità “locali”.
Versailles, 5 maggio 1789, apertura degli Stati Generali (A. Couder)
La consuetudine che si venne formando fu dunque la seguente: gli stati (états, cortes, stamenti, ecc.; ovvero per consolidazione: ecclesiastici, nobili e quindi - anche - rappresentanti delle città) convenivano in parlamento (i documenti parlano anche di colloquia: colloqui solenni, colloqui generali; per dire e ciò che accadeva e il luogo) ogniqualvolta il re dovesse assumere decisioni che avrebbero impegnato o coinvolto il regnum: intraprendere una campagna militare, emanare o modificare statuizioni, istituire nuovi tributi, ecc.
I convenuti con il loro assenso partecipavano in qualche modo alle decisioni e contestualmente esponevano al re, chiedendone soluzione, le loro quaerelae et petitiones: non di assoluta obbedienza passiva si trattava e piuttosto di una sorta di regime pattizio imperfetto. E di più - vien fatto di osservare - se il re convocava il parlamento allora il patto in qualche misura doveva preesistere al parlamento stesso: esso sostanziava il consenso tanto quanto ne era il risultato.
Il parlamento medievale dunque era rappresentativo in un senso diverso da quello per noi consueto: non cioè perché ad esso si affidassero il popolo sovrano o la nazione o la pluralità degli interessi legalmente riconosciuti, non perché fosse organo eletto dal popolo; ma perché chi vi partecipava era chiamato in certo modo a “garantire per i terzi”, ovvero per la totalità dei sudditi; era chiamato in altre parole a far accettare al popolo l’autorità del re.
Che altri aspetti della rappresentanza si siano poi aggiunti ad essa modificandola, a causa sostanzialmente e della crescita della nobiltà feudale e delle borghesie, e dell’avvento della sovranità della legge e del diritto delle costituzioni, è evidente. È difficile comunque scancellare come da una memoria storica - ma di questo si tratta - l’ombra di un rapporto a tre e di una sostanziale fidelitas: il patto appunto “imperfetto”, o qualcosa come un nudum pactum. Difficile in altre parole scancellare l’idea di una essenza che permane. Tornano alla mente, e fanno riflettere su questo punto, i titoli delle leggi barbariche: pactus legis salicae, pactus alamannorum, per dire che quanto si chiedeva ad un ordinamento per funzionare altro non era che uno dei principi più elementari della vita: sì il patto ma sostanzialmente l’obbedienza.
È presumibile che sia questo - non più legato al regime privatistico dell’età di mezzo - il principio inconfessato di ogni assetto costituzionale, e che possa trattarsi di un bene, se non si ha sempre necessariamente obbedienza passiva; se illuministicamente, secondo lo schema del contratto sociale, l’obbedienza è data dallo stare ai patti.
E questo appunto, al di là delle sensibili qualificanti differenze fra assolutismi e monarchie limitate, dittature e democrazie, suffragio per censo e suffragio universale, è uno dei non pochi insegnamenti forniti da un periodo storico la cui lunga durata fa pensare ad una scarsa univocità o a qualcosa che a suo tempo è stato rimosso.

(rielaborazione da D&G, a. 2002)

Nessun commento:

Posta un commento