domenica 21 luglio 2013

Per una reinterpretazione in senso democratico della costituzione “materiale”




Spesso i suoi fautori pensano la costituzione materiale in contrapposizione alla costituzione formale. Spesso emerge dalle loro posizioni realistiche l’antilluminismo dei romantici dell’ottocento, certo corroso e ridicolizzato dal tempo storico e sempre alla ricerca di teorizzazioni d’occasione.
Ma è bene chiarire subito un concetto: non si dà oggi e non da oggi moderno Stato senza costituzione, e alludo alla costituzione formale, ovvero a un testo composto di disposizioni scritte, inserito in modo gerarchicamente autorevole nel cosiddetto “diritto positivo”. E se questo è ammissibile, e taluno cita imprudentemente Aristotele e la sua politeìa, allora la costituzione materiale può essere pensata in più modi: in uno regressivo, ante rivoluzione francese e in uno progressivo, come accade da ultimo in un limpido intervento del prof. Bettinelli sulla questione della democrazia diretta, segnatamente dell’istituto referendario. Il quale autore parlando di “arricchimento istituzionale”, constata negli sviluppi della nostra storia popolar-costituzionale una “riesumazione” e di lì un ricorso crescente a questo istituto, segnatamente nella sua tipologia abrogativa, su temi importanti per i nostri costume e morale nazionale. E ciò sarebbe avvenuto ed è avvenuto dagli anni settanta in poi, dopo che - va sottolineato - quell’istituto era uscito ridimensionato dai lavori della Costituente (e anche oggi accade che le istituzioni tentino di porre un freno all'istituto). E all’aspetto formale aggiungerei necessariamente quello sostanziale, relativo cioè al contenuto o tenore normativo, che deve valere a spiegare anche quello formale, in base a un principio d’inseparabilità.
La democrazia diretta, leggiamo fra l’altro in quell’intervento, che alcuni potrebbero ritenere non esente da idealismo, «nessuno la considera più un mezzo eccezionale, una deroga, in frangenti straordinari, alle normali regole di funzionamento delle istituzioni rappresentative, il cui primato deve essere immediatamente ripristinato ad evitare pericolose destabilizzazioni» e ancora: «La questione democrazia diretta-democrazia rappresentativa è un falso problema, un dilemma ormai vetusto», ovverosia una chiave interpretativa insufficiente.
I concetti comunque sono chiari: non è esatto, non è sufficiente pensare, secondo il moderno spirito costituzionale, una democrazia diretta in contrapposizione a una indiretta: la democrazia, quale obiettivo, quale fine sempre da perseguire, quale realtà in fieri, è una sola. E ancora: il ricorso al referendum presumibilmente si ha quando il popolo o i politici sentono che il sistema non riesce a funzionare bene se orientato unicamente al principio di rappresentanza, magari perché affetto da  sintomi di corrosione, da astrattezza e corruzione. Laddove il rischio è un po' come il buio oltre la siepe, al di là della propaganda e della retorica. 
Ciò che è interessante in tutto questo è anche che la costituzione materiale assume un significato diverso da quello che ad essa vogliono attribuire i cosiddetti “presidenzialisti”, i conservatori, i moderni oscurantisti, i cosiddetti “moderati” e i loro compagni di viaggio. Essa si presenta nel nostro caso (italiano) come lo sviluppo materiale di un istituto previsto dalla costituzione ma da essa non esaltato; qualcosa che supera la disposizione costituzionale ma senza violarla e integrandone invece il principio democratico-rappresentativo;  e questo induce a pensare.
Ciò che emerge nel discorso è questa sostanziale omogeneità rispetto alla costituzione formale ed è il contesto, nel quale entra ad esempio la possibilità di una democrazia del voto - ma non solo - “elettronica”, di una home democracy. Il che appunto sospinge verso una possibile ridefinizione della celebre locuzione.
Si può dire così che la costituzione materiale è il modo come ci si orienta nel comportamento in clima di o con riferimento alla o essendo data una, costituzione formale (: qualcosa del genere se non erro era emerso in Mortati); ma anche sempre già una costituzione materiale, che comunque ci deve essere; non convince invece lo schema mentale contrappositivo, rispetto a condotte contrarie alla Carta costituzionale.
Certo i comportamenti contano, sono anche fisiologici, giuridicamente; sono e non giuridicamente rilevanti; altrimenti non vi sarebbero né costituzione né sociologia costituzionale; ma quando si può asserire che di questi ve ne sono di più costituzionali della costituzione formale stessa, che non potrà mai coincidere con la costituzione materiale e che è un dato tecnico-legislativo, che ha una sua storia e sue ragioni morali?
Infatti: si potrebbe dare una qualsiasi costituzione, non necessariamente quella repubblicana e democratica come la nostra, in relazione alla quale si potrebbero formulare opinioni dissenzienti anche forti; ma dovrebbe essere fatto salvo sempre il principio legislativo della costituzione. 

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